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giovedì 18 aprile 2019

MODELLO DI RICORSO PER LA MODIFICA DELL’ASSEGNO DIVORZILE



TRIBUNALE DI ROMA

 

Ricorso ex art. 9 Legge n. 898/70

 

 

La Sig.ra Elena Perita Peraria, nata a Vietri sul Mare (SA) il _________, residente a ____________alla Via Pinco Pallino n. 140, C.F: ABC DFG 123 JKT, rapp.ta e difesa dall’avvocato Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______________, fax numero ____________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

 

 

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- Nel mese di ____________, la ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale, sfociata in convivenza nel successivo mese di ____________, con il sig. Marco Caio Gaio, nato a Baronissi (SA) il ___________, ed ivi residente alla Via Pietrangelo Belli n. 128.

 

 

- Successivamente, nel mese di ____________, dall’unione dei sig.ri ___________e ___________, è nata la figlia ___________.

 

 

- In data ________________, con rito civile, è stato celebrato il matrimonio tra i sig.ri _____________ e __________.

 

 

- In data __________________, il Tribunale di __________ ha omologato la separazione consensuale dei suddetti coniugi.

 

 

- Infine, con sentenza n. ________________, il Tribunale di __________ ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri ____________ e ______________.

 

 

- Con la medesima sentenza, è stato posto a carico del sig. __________ il versamento di un assegno complessivo di euro _________, annualmente rivalutabile, di cui euro ___________ quale contributo al mantenimento della figlia __________ ed euro _______ quale assegno di mantenimento per la ricorrente.

 

 

- Successivamente, tuttavia, sono intervenuti giustificati motivi, che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.

 

 

Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato l’assegno divorzile.

 

 

1) Inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, ed impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La ricorrente ha subito un notevole peggioramento delle condizioni di salute, che ha avuto una ripercussione sulla sua capacità lavorativa, tant’è che dal ____________ è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, come risulta dall’allegato verbale della Commissione Medica dell’Inps di _______.

 

 

Infatti, le saltuarie attività lavorative, che dapprima le permettevano di guadagnare quelle piccole somme necessarie alle strette esigenze alimentari, sono diventate sempre più rarefatte e difficoltose proprio a causa delle patologie fisiche e psicologiche che l’affliggono, tanto da rendere indispensabili vari ricoveri per cure farmacologiche, e rendere necessario l’aiuto di altre persone, amici e familiari.

 

 

Dall’esame della documentazione allegata emerge che dal punto di vista clinico sono presenti  note depressive associate a tratti di irrequietezza ansiosa (Cartella clinica n. _____________, Casa di Cura  ______).

 

 

La ricorrente, nell’estate del ________, è stata ricoverata per circa 3 mesi presso la Casa di Cura __________________) per essere sottoposta a trattamento farmacologico, in quanto affetta da Disturbo bipolare di I Tipo (Cartella Clinica n. ___________).

 

 

Successivamente, è stata ricoverata, per altri _____ giorni, presso la medesima struttura a distanza di 5 giorni con diagnosi di ingresso di disturbo bipolare in fase di depressione subacuta. Anche in occasione di tale ricovero è stata sottoposta a terapia farmacologica fino al ______________, data delle dimissioni (Cartella clinica n. _____________).

 

 

Sembra verosimile, come documentato in tale ultima Cartella, che solo a seguito della separazione dal marito, avvenuta circa 14 anni fa, ha iniziato a presentare sintomatologia invalidante.

 

 

L'impossibilità di trovare un lavoro, determinata dallo stato depressivo della ricorrente, dalla situazione del mercato, dall'età e da altre condizioni oggettive, giustifica lo stato di disoccupazione, e quindi la revisione migliorativa dell'assegno di divorzio (Cass. n. 22752/2012; Cass. Ord. N. 3365/2014; Cass. Ord. N. 7153/2017).

 

 

Lo stato di disoccupazione della ricorrente non è imputabile ad inerzia nel reperire un lavoro, ma dipende da un insieme di elementi, quali la sindrome depressiva di cui soffre, per la precisione disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico multiplo e continuativo con ipertensione arteriosa, la situazione del mercato e l'età.

 

 

2) Squilibrio della situazione economico-patrimoniale delle parti.

Le condizioni patrimoniali ed economiche delle parti hanno subìto una variazione, positiva nel caso del (ex marito), negativa nel caso della (ex moglie).

 

 

Infatti, la consistenza del patrimonio immobiliare del resistente è aumentata, è divenuto, direttamente o per interposta persona, proprietario di barche o natanti, il cui possesso notoriamente richiede una situazione economica più florida (Cfr. Cass. 16923/2012).

 

 

La ricorrente, invece, a causa del peggioramento dello stato di salute, si trova in una situazione di notevole difficoltà economica: laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha rinunziato alle sue legittime aspettative professionali, sacrificandole in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare da parte del compagno e marito, consentendo a quest’ultimo di dedicarsi esclusivamente al lavoro ed alla formazione del patrimonio personale e familiare.

Questa situazione ha comportato un notevole squilibrio nella situazione economica delle parti, determinato dall’impegno che la ricorrente ha profuso all’interno della famiglia, e che ha impedito la costruzione di un percorso professionale e reddituale autonomo.

 

 

Ebbene, quando sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tener conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).

 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 18287/2018 ha attribuito preminente importanza alla relazione tra la condizione economica individuale delle parti, al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, e le scelte di vita e di ruoli adottate e condivise nel corso della vita matrimoniale.

 

 

3) Contributo della ricorrente e durata del matrimonio.

Non si può trascurare, nell’esame della presente controversia, il contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare, sin dalla fase di convivenza more uxorio iniziata nel mese di ___________, ed alla formazione del patrimonio comune e personale di entrambi.

 

 

Il periodo di convivenza prematrimoniale non è affatto irrilevante quando si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo; in tal caso, di esso si deve tener conto, nella valutazione complessiva della vita della coppia, ai fini del calcolo dell’assegno (Cass. n. 15486/2013).

 

 

Secondo la Suprema Corte, infatti, la convivenza more uxorio ha un distinto ed autonomo rilievo giuridico quando sussista stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. n. 1736/2012; Cass. n. 26358/2011).

 

 

La odierna comparente è meritevole di tutela per aver dedicato, sin dal _______, la propria vita alla cura della famiglia e della casa, consentendo, in tal modo, al resistente, il raggiungimento di risultati economici e di carriera.

 

 

L’assegno divorzile, di cui in questa sede si chiede la modifica, deve adeguatamente compensare il danno ricevuto dal coniuge che abbia fornito, nel corso della vita familiare (e non solo matrimoniale), un notevole contributo, e sarebbe sommamente ingiusto se di tale apporto, dopo lo scioglimento dell’unione, dovesse godere solo l’altro coniuge. Pertanto, nella determinazione dell’assegno, si dovrà tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale.

 

 

L’assegno da riconoscere alla ricorrente deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).

 

 

Quindi, il contributo da riconoscere in questa sede alla ricorrente deve essere adeguato ai risultati economici che la coppia ha complessivamente conseguito e se tali risultati ricadono favorevolmente solo su uno degli ex coniugi, in conseguenza della divisione dei ruoli adottati durante la convivenza, il giudice deve operare un riequilibrio con l’assegno divorzile, anche in presenza di una situazione di autosufficienza della parte più debole e senza imporre alla stessa un obbligo di lavoro non confacente alla sua età ed alle concrete possibilità di utile ricollocazione sul mercato del lavoro (Cfr. B. De Filippis, Il nuovo quantum dell’assegno di divorzio, Wolters Lkuwer, 2018).

 

 

Le scelte compiute dai coniugi ed i ruoli che, con reciproca consapevolezza, essi hanno assunto in costanza di convivenza, non possono essere ignorati al momento del divorzio, in quanto, per la profonda influenza che hanno avuto sulle persone e sulla loro vita, sono determinanti quando l’unione si scioglie.

 

 

Non può chiedersi ad un coniuge che abbia assunto per molti anni compiti esclusivamente domestici di riconvertirsi totalmente e di trovare un lavoro. Non può farlo e sarebbe ingiusto se lo si volesse costringere a ciò, sottovalutando le difficoltà (spesso insormontabili) che le scelte comuni del periodo pregresso hanno determinato (B. De Filippis, cit. pag. 63-64).

 

 

Pertanto, l’On.le Giudicante non potrà non tener conto, nella determinazione del nuovo assegno, delle accresciute potenzialità economiche dell’obbligato e della inadeguatezza dei mezzi e dello stato di salute della ricorrente.

 

 

In base all’art. 5, comma 6, L. 898/1970, l’assegno spetta al coniuge divorziato solo se quest’ultimo non possiede mezzi adeguati, ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il parametro dell’adeguatezza va ora individuato alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

 

 

In sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l’importo dell’assegno alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 6/2008; Cass. 10133/2007).

 

 

La teorica possibilità del coniuge privo di reddito di trovare un’occupazione non elide il dovere di solidarietà persistente tra i coniugi anche dopo la separazione (Cass. 5253/2000) ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura indicata dalle circostanze (Cass. n. 1595/2008).

 

 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

chiede

 

 

che l’Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, Voglia accogliere il presente ricorso di revisione per i motivi descritti in narrativa e disporre l’aumento dell’assegno di mantenimento nella misura che riterrà equa e giusta a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.

 

 

Con vittoria di spese e competenze.

 

 

A tal fine si allegano i documenti indicati in ricorso.

 

 

Roma, ______________

 

 

Avvocato Gennaro De Natale