CERCA NEL BLOG

sabato 31 luglio 2021

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 33392 DEL 25 OTTOBRE 2019

 

 


Stabilire se nel caso sottoposto al giudice ricorrano o meno i “gravi motivi” richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) per accordare il permesso di soggiorno “in deroga” ivi previsto, è un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito.
 
L’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 286/98 stabilisce infatti che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso:
 
A) per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”;
 
B) tenuto conto “dell’età e delle condizioni di salute del minore”.
 
Dunque i “gravi motivi” sono la causa o il presupposto legittimante il rilascio del permesso di soggiorno; mentre l’età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quella causa sussista oppure no.
 
Questo essendo il contenuto precettivo della norma, sarà certamente sindacabile in cassazione la sentenza di merito che, nel formulare il suo giudizio, non abbia tenuto conto dell’età o delle condizioni di salute del minore.
 
Non sarà, invece, sindacabile in sede di legittimità (salvi i casi limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante: in tal senso, SS UU, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014) la sentenza di merito che, dopo aver preso in esame l’età e le condizioni di salute del minore, ritenga che l’una e le altre non integrino i “gravi motivi” richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
 
In tale ipotesi, infatti, il giudice di merito ha rispettato la legge, tenendo conto dell’età e della salute del minore. Lo stabilire, poi, se ne abbia tenuto conto bene o male è una valutazione di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto, e non una valutazione di diritto.
 
Devi preparare un ricorso da depositare al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non sai come fare?
 
Hai dubbi o problemi da risolvere in merito a questo argomento?
 
Clicca QUI, e potrai scaricare i modelli di ricorso ex art. 31.
 

CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 33360 DEL 17 DICEMBRE 2019





 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno.
 
Ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire.

Devi preparare un ricorso da depositare al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non sai come fare?
 
Hai dubbi o problemi da risolvere in merito a questo argomento?
 
Clicca QUI, e potrai scaricare un facsimile di ricorso modificabile in base alle tue necessità.