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giovedì 25 novembre 2021

MODELLO DI ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - GRATUITO PATROCINIO

 




TRIBUNALE DI ____________

RG N. _______ – Decreto di omologazione n. __________

Dott. (nome del giudice)

Istanza del difensore in gratuito patrocinio
Per la liquidazione dei compensi a spese dello Stato
 
 
Il sottoscritto Avv. ______________, nato a Milano, il __________, CF: ______________, con studio in ___________ alla via ______ n. __, (PEC: avv________@pec._________.città.it, fax numero ____________), procuratore e difensore della Sig.ra __________________ nel procedimento avente ad oggetto Ricorso per separazione giudiziale;


 
Premesso


 
- Che l’istante è stato nominato difensore della Sig.ra ______________ nel procedimento avente ad oggetto: Ricorso per separazione giudiziale, incardinato dinanzi a codesto Ufficio Giudiziario,


 

- tra ______________, nata a ______________ il _______________, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di __________ del _____________,



 
- Contro _____________, nato a _______________ il _______________;


 
- Che, all’udienza presidenziale del ______________, le parti hanno trovato un accordo e la separazione si è trasformata in consensuale;
 


- Che il suddetto procedimento si è concluso con decreto di omologazione n. _____________;



 
- Che è intenzione dello scrivente procuratore ricevere la liquidazione dei compensi di sua spettanza, come previsto dal TU sulle Spese di Giustizia. Tanto premesso, l’istante


 


c h i e d e



 
all’Ill.mo Giudice che, ai sensi dell’art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, gli sia liquidata la seguente nota spese, calcolata secondo i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi professionali di cui al DM n. 55/2014.


 
Il valore della controversia è indeterminato. 


 
Lo scaglione di riferimento di cui al DM n. 55/2014, pertanto, è quello relativo al Valore indeterminabile basso, Parametro Minimo, per i Giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale.

 
Riduzione 50% ex art. 9 Decreto 20 luglio 2012, n. 140 (Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio: Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale).
 
 

Pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca __________, filiale di _________, codice IBAN: ___________________, intestato all’Avv. ______________________.

 
La presente costituisce prenotula; a pagamento avvenuto sarà emessa regolare fattura.
 

Si allega:

1) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

2) Allegati all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

3) Delibera di ammissione al gratuito patrocinio;

4) Ricorso per separazione con decreto di fissazione di udienza notificati;

5) Verbale di udienza presidenziale;

6) Decreto di omologa della separazione;

7) Autocertificazione sul reddito anno _____.

 
_________________, _________________.
 
Con osservanza

 
avv. ________________

MODELLO DI RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE

 


TRIBUNALE DI MILANO
 
Ricorso per Separazione giudiziale ex artt. 151 cc  e 706 cpc
 
Per: Elena Pereira Perita Peraria, nata ad Amalfi (SA) il 01/02/1909, e residente in Londra, alla Via Liverpool n. 405, CF: _______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Pinco Pallino che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto (PEC: avvpincopallino@pec.ordineforense.siracusa.it, fax 089 123456);
 
Contro: Paolino D’Artagnan nato il 16/24/1935 a Monza, CF: _______________.
 
p r e m e s s o
 
- Che la sig.ra Elena ha contratto matrimonio civile con il sig. D’Artagnan, a Palermo, il 4 dicembre 2001 (Certificato di matrimonio, Atto n. __, Parte I Serie, Comune di Palermo, anno 2001);
 
- Che dall’unione non sono nati figli;
 
- Che, nei mesi immediatamente successivi alla celebrazione del matrimonio, il rapporto tra i coniugi è divenuto intollerabile, in quanto si sono verificati contrasti insanabili, con un persistente clima di tensione familiare;
 
- Che, inoltre, dal mese di febbraio 2018, il sig. __________ si è allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno, e senza, peraltro, dare più notizie di lui. A tal proposito, si segnala l’orientamento costante della Suprema Corte secondo il quale il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza (Cass. n. 3194/2017; Cass. n. 19328/2015; Cass. n. 10719/2013).
 
- Che il rapporto si è incrinato esclusivamente per colpa del sig. ___________, il quale ha sempre approfittato della ricorrente sia dal punto di vista economico, sia per ottenere, senza eccessivi problemi, un permesso di soggiorno per motivi familiari;
 
- Che la ricorrente non avendo adeguati redditi propri, necessita di un contributo mensile a titolo di mantenimento;
 
Pertanto, essendo ormai palesemente irrimediabile la frattura del rapporto coniugale, nonché la cessazione della comunione spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio, si impone la pronuncia di separazione dei coniugi, da addebitarsi al sig. _________ per le ragioni esposte in narrativa.
 
Tanto premesso, l’istante come in atti rappresentata, difesa e dom.ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 del c.c. e dell’art. 706 del c.p.c.
 
CHIEDE
 
Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti, e nominare il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti
 
CONCLUSIONI
 
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
 
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. _____________ per grave violazione dei doveri matrimoniali;
 
2) Porre a carico di ___________ un assegno mensile dell’importo che sarà ritenuto equo e giusto per il mantenimento della ricorrente.
 
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
 
Ai sensi della Legge n. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad €. 98,00.
 
Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente provvedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di _________ del _____________.
 
Si deposita
 
1) Ammissione al gratuito patrocinio;
 
2) Certificato di matrimonio;
 
3) Permesso di soggiorno di _______________;
 
4) Attestazione ISEE _________ della ricorrente.
 
5) Procura ad litem.
 
___________, _________________
 
 
Avv. __________________

sabato 31 luglio 2021

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 33392 DEL 25 OTTOBRE 2019

 

 


Stabilire se nel caso sottoposto al giudice ricorrano o meno i “gravi motivi” richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) per accordare il permesso di soggiorno “in deroga” ivi previsto, è un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito.
 
L’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 286/98 stabilisce infatti che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso:
 
A) per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”;
 
B) tenuto conto “dell’età e delle condizioni di salute del minore”.
 
Dunque i “gravi motivi” sono la causa o il presupposto legittimante il rilascio del permesso di soggiorno; mentre l’età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quella causa sussista oppure no.
 
Questo essendo il contenuto precettivo della norma, sarà certamente sindacabile in cassazione la sentenza di merito che, nel formulare il suo giudizio, non abbia tenuto conto dell’età o delle condizioni di salute del minore.
 
Non sarà, invece, sindacabile in sede di legittimità (salvi i casi limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante: in tal senso, SS UU, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014) la sentenza di merito che, dopo aver preso in esame l’età e le condizioni di salute del minore, ritenga che l’una e le altre non integrino i “gravi motivi” richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
 
In tale ipotesi, infatti, il giudice di merito ha rispettato la legge, tenendo conto dell’età e della salute del minore. Lo stabilire, poi, se ne abbia tenuto conto bene o male è una valutazione di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto, e non una valutazione di diritto.
 
Devi preparare un ricorso da depositare al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non sai come fare?
 
Hai dubbi o problemi da risolvere in merito a questo argomento?
 
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CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 33360 DEL 17 DICEMBRE 2019





 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno.
 
Ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire.

Devi preparare un ricorso da depositare al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non sai come fare?
 
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lunedì 17 maggio 2021

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO - DECRETO EX ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998 - TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE.

 



 

N XXX/ RGVG 2019


 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO


 

Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,


Dr. Piero Avallone                                         Presidente

Dr. Vincenzo Di Florio                                   Giudice

Dr.ssa Nadia Pecoraro                                  Giudice Onorario

Dr Bruno Colucci                                           Giudice Onorario

 

ha emesso il seguente


DECRETO


Visti gli atti relativi all’istanza avanzata da _________ nato a ___ il ___ e ____ nata _ a_ dom.ti in _____ alla via___ volta ad ottenere un provvedimento di autorizzazione alla permanenza in Italia, e ciò per motivi legati all’assistenza dei loro figli minori _____presenti sul territorio italiano;


visto, tra l’altro, il parere favorevole espresso dal P.M.M. in ordine alla detta istanza;


osserva


L’autorizzazione di specie è quella contemplata dall’art. 31 d. lgs. (o testo unico) 286/1998 e succ.mod.


Precisamente, si tratta della previsione secondo cui Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.


A proposito di tale previsione, un’autorevole pronuncia giurisprudenziale (Cass. S.U., n. 21799/2010) ha enunciato il seguente principio di diritto: La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze  contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.


Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o interminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare.


Peraltro nella predetta sentenza le S.U. hanno altresì evidenziato che, essendo la condizione psico-fisica del minore una situazione che si modifica e si evolve, la norma ne giustifica una periodica rivalutazione, a seguito della quale, ove la gravità della situazione permane, l’autorizzazione (significativamente prevista a tempo determinato) può essere prorogata.


.... omissis ....

Inoltre, poiché l’autorizzazione giudiziale in questione è necessariamente temporanea, i beneficiari vanno invitati ad attivarsi con impegno per conseguire, sul piano amministrativo, il permesso di soggiorno.


Va statuita, infine, l’archiviazione degli atti del procedimento, non configurandosi, allo stato, l’esigenza di ulteriori interventi di questo Tribunale.


P.Q.M.


Autorizza la permanenza in Italia, per assistenza ai minori, per anni tre dalla data del presente decreto, di ____, invitandoli ad attivarsi con impegno per conseguire, sul piano amministrativo, il permesso di soggiorno;


dispone l’archiviazione degli atti del procedimento.


Ai sensi dell’art. 52 comma 5 d.lgs. 30/06/2003 n. 196, in caso di diffusione del presente, provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


Demanda alla Cancelleria ogni occorrente adempimento, compresa la comunicazione, a norma del sopra citato art. 31, alla rappresentanza diplomatica o consolare dell’Albania in Italia ed al Questore di Salerno.


Salerno, ___________


Il Giudice relatore      

 Il Presidente


Scarica i modelli di Ricorso ex Art. 31 D. Lgs. n. 286/1998

venerdì 14 maggio 2021

MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'INPS - OGGETTO DEL GIUDIZIO: RICORSO AVVERSO LA REIEZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF) PER I NIPOTI DIRETTI.

 


                                          

 TRIBUNALE DI  VALLO DELLA LUCANIA 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

          
   
 MEMORIA DIFENSIVA


Per l’ INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) - corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore,  in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIO, per  procura generale alle liti  del del 21/07/2015  a rogito Dr. NEVIO,  Notaio in Roma, Rep. __________, elettivamente  domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale della Sede Provinciale  di Salerno,  in Corso Garibaldi 38.

Si dichiara di voler ricevere  le comunicazioni al seguente  indirizzo di posta elettronica:  


CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

 
CONTRO
 
ELENA PEREIRA   ,  rappresentata e difesa dall’avv. CAIO      

 
                                                         RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

 
-          Con ricorso depositato in data __________    parte ricorrente ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Salerno chiedendo l’accertamento del suo diritto ad includere i nipoti __________ nel proprio nucleo familiare e, conseguentemente, del suo diritto a percepire gli assegni familiari.
 
-          Con ordinanza del ________ il Giudice del Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e rimesso le parti davanti al Tribunale di Vallo della Lucania assegnando termine di 30 giorni per la riassunzione della causa;
 
-          Con ricorso iscritto a ruolo in data _____________ e notificato all’INPS  parte ricorrente ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Vallo della  Lucania.
-           
-          Parte ricorrente afferma:
-           
-- di essere titolare di permesso di soggiorno  di lungo periodo per motivi di lavoro e di lavorare in Italia dal mese di giugno 2008;
 
- Di essere attualmente disoccupata e regolarmente iscritta al centro per l’impiego di ________ dal mese di gennaio 2012.
 
- di avere presentato in data ________________  domanda amministrativa  di autorizzazione per gli assegni familiari per i nipoti diretti _____________ e _________ (figli della figlia ______________) al cui mantenimento provvede abitualmente da  tempo essendo i genitori disoccupati  e non autosufficienti economicamente;
 
-- Che con mail dell’______________ la domanda è stata respinta per mancato ricevimento della documentazione necessaria e richiesta;
 
-- di avere presentato ricorso amministrativo in data __________ rimasto senza riscontro.
 
Parte ricorrente contesta la motivazione del provvedimento e a sostegno della propria domanda parte ricorrente richiama la sentenza n. 180/1999 della Corte Costituzionale e ribadisce che, indipendentemente dalla convivenza, sussiste nel caso di specie la vivenza dei nipoti a carico di essa ricorrente e che tale requisito può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
 
Con il presente atto si costituisce in giudizio l’INPS, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso che impugna e contesta ogni avversaria deduzione, argomentazione e pretesa, eccependo la totale inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza del ricorso in opposizione avversario, che merita pertanto il totale rigetto per le seguenti ragioni in 
 
FATTO 
 
1)      La Sig.ra ELENA PEREIRA, in qualità di lavoratrice domestica ha presentato  in data __________ domanda di assegni al nucleo familiare per i nipoti relativamente al periodo dal _________ al ____________ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO (doc. 1). 
 
2)      Alla domanda è stato assegnato il numero XXX.
 
3)      A tale domanda era allegato  solo il modello sr163 relativo al codice iban dichiarato o attestazione di titolarità di conto on line di banca virtuale, nonché  copia documento di identità in corso di validità. 
 
4)      In tale domanda, nella sezione redditi 2016, sono stati dichiarati redditi pari ad euro ____________; 
 
5)      Tale reddito non ha trovato riscontro con le informazioni presenti nelle banche dati dell’INPS; in particolare, dall’estratto conto della ricorrente (doc. 2) per l’anno 2016 risulta un reddito di gran lunga inferiore ed in parte relativo alla Naspi percepita; 
 
6)      Pertanto, la domanda di assegni familiari, avente numero XX, è stata respinta  con la seguente motivazione: “IL REDDITO DICHIARATO E' DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DALLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA SEDE” (doc. 3)
 
7)      Avverso tale reiezione parte ricorrente ha proposto istanza di riesame della domanda (doc.4) 
 
8)      Trattandosi di domanda per inclusioni nel nucleo familiare di nipoti minori, la domanda necessitava di un provvedimento autorizzativo dell’INPS;
 
9)      Pertanto, in conformità a quanto previsto dal messaggio INPS n ______ (doc. 5), in data
_______  il competente ufficio INPS ha provveduto ad incardinare d’ufficio la procedura di autorizzazione ai fini della necessaria istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente  (doc. 6- 7)  
 
10)  A tal fine, in pari data il  competente ufficio INPS ha inviato alla ricorrente richiesta della seguente documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda (doc. 8):
 
11)  autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente e documentazione dei genitori circa il loro stato di non percezione redditi di nessuna natura o decreto di affidamento da parte del tribunale;  con tale richiesta  è stato assegnato alla ricorrente il termine di 30 giorni per la consegna della documentazione richiesta;
 
12)  Poiché la suddetta richiesta di documentazione è rimasta senza riscontro, la domanda di riesame, avente numero XX viene respinto in data 25/10/2018 con la seguente motivazione: “MANCANZA DEL DIRITTO RELATIVAMENTE AL NUCLEO FAMILIARE”.
 
13)  Veniva, altresì,  rigettata la domanda di autorizzazione aperta d’ufficio (doc. 10)  
 
14)  Con successiva comunicazione del __________ (doc. 11) la sig. ELENA PEREIRA ha trasmesso a mezzo mail all’Agenzia INPS di _________ ad integrazione della documentazione relativa all’autorizzazione alla percezione degli ANF copia del Decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data _________ (doc 12)  e copia del certificato  dello stato di famiglia del Comune di __________ (doc. 13) .
 
15)  In data __________ (doc. 11) l’INPS confermava la reiezione della domanda in quanto dal certificato di stato di famiglia i minori non risultavano inseriti nel nucleo familiare della richiedente 
 
16)  Con il decreto del 22.3.2017 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha autorizzato  il sig. _______________ nato a _______,  il ____________e la sig.ra _____________ nata a _____________ il _____________ (figlia della sig.ra ELENA PEREIRA), elettivamente domiciliati c/o lo studio dell'Avv. _________________, a soggiornare ex art. 31 comma 3 D.LGS 286/98 con i figli minori sul territorio italiano per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di deposito del provvedimento in questione.
 
17)  Da tale decreto emerge, altresì, che il sig. SEMPRONIO, datore di lavoro della ricorrente, è convivente della stessa sig.ra ELENA PEREIRA
 
                                                    
E’ necessario premettere che parte ricorrente contesta il provvedimento di reiezione della prima domanda presentata in data ___________, ossia quella concernente  il periodo _________________, per la quale è stata aperta d’ufficio in data ____________  la procedura di autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare che si è conclusa con un provvedimento di reiezione avverso il quale la ricorrente ha proposto  ricorso amministrativo (v doc avv 1)
 
Ne consegue che la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio è riferita al periodo _____________ e che la domanda concernente  altri periodi deve ritenersi inammissibile in quanto non oggetto dell’iter amministrativo contestato dalla ricorrente .
 
VIVENZA A CARICO DELLA RICORRENTE – INSUSSISTENZA
 
Parte ricorrente sostiene di avere diritto alla prestazione richiesta in quanto “da tempo provvede abitualmente al mantenimento dei suddetti minori, poiché i genitori di questi ultimi non svolgono attività lavorativa e non sono economicamente autosufficienti e conseguentemente non possono provvedere al mantenimento dei figli”
 
Produce al riguardo autocertificazione con cui dichiara di provvedere al mantenimento dei nipoti dal
_______________ per i suddetti motivi (doc avv 16)
 
Al riguardo si rileva quanto segue
L’art. 2, D.L. n 69/1988 conv con modifi nella L. n 153/1988, dispone:
“Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
 
2.                  L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo (1).
 
3.                  Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
 
4.                  La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
 
5.                  Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
 
6.                  Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (2).
 
6- bis . Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri (3).
 
7.                 Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
 
8.                  Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
 
8- bis . Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante (3). 
 
9.                  Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 
 
10.              L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 
 
11.              L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 
12.              I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 
 
12- bis . Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni (3). 
 
13.              L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 
 
14.              Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”
15.               
 
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 180/1999, l’INPS ha emanato alcune circolari in materia di nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico dell'ascendente, equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati.
 
Con circolare n. 195 del 4 novembre 1999 (doc. 14) è stato stabilito che la vivenza a carico, condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, è dimostrata quando sussiste una condizione di non autosufficienza economica del minore, in relazione alle sue fonti di reddito e all'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari, e l'ascendente provvede abitualmente al suo mantenimento.
 
Con circolare n  213/2000 (doc. 15 ) è stato precisato che “ove il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente ovvero al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti del minore, purchè sia accertata l'impossibilità di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.”
 
E’ stato, in ogni caso, prescritto che venga effettuato ogni accertamento necessario allo scopo di stabilire che il minore è effettivamente a carico dell'ascendente.
 
Con circolare n 132/2007 (doc. 16) è stato precisato che “ i nipoti minori diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dell’ascendente e, come precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico  sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i  genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.
 
 Affinché i nipoti possano essere considerati  a carico degli ascendenti è necessario quindi che  i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita .
 
 
Dette circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere oggetto di approfondito accertamento da parte delle Strutture periferiche mediante consultazione degli archivi a disposizione dell’Istituto nonché  in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali).
 
Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.
 
Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti,  non si considera reddito l’eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest’ultima, essendo un’erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e  non invece all’ incremento del patrimonio del genitore stesso”
 
 
Al riguardo si osserva che il requisito della “vivenza a carico” va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore o il nonno provvede, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio/nipote  
 
 
Ora, nel caso di specie, sia  dal  decreto del Tribunale di Minori di Napoli del ___________ sia dalle verifiche effettuate dall’INPS  emergono circostanze ben diverse da quelle dichiarate dalla ricorrente.
 
In primo luogo si rileva che il Decreto del Tribunale dei Minori di Napoli aveva per oggetto la richiesta  di autorizzazione alla permanenza temporanea nel territorio italiano  dei sig.rri _______________(figlia della ricorrente ) e del coniuge _________________ con i figli minori ex art. 31 comma 3 D.LGS 286/98 presumibilmente finalizzata alla concessione del permesso di soggiorno ex D.LGS 8 gennaio 2007, n. 5 che all’art 2, commi 5 e 6 dispone
“5.Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
 
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
 
Nel suddetto decreto è espressamente precisato che ______ E ___________ “sono stati ospitati dalla nonna (ndr. Sig.ra ELENA PEREIRA) e dal suo compagno e ancora ora oggi vivono tutti uniti insieme in una casa in affitto, della quale dividono le spese; che attualmente lei si occupa dell'ultimo nato pur svolgendo saltuariamente attività di collaboratrice domestica, mentre lui ____________ ha trovato lavoro presso un vivaio con un reddito mensile di circa 900,00 euro”.
 
Dalla situazione descritta dal Tribunale dei Minori di Napoli emerge, pertanto, per gli anni 2016 e 2017 una situazione ben lontana da quella prescritta per la concessione della prestazione (assenza in capo ai genitori di attività lavorativa e di percezione di alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita)
 
Inoltre,  dagli accertamenti effettuati dal competente ufficio , è emerso che il sig.  __________ nell’anno 2018 ha prestato attività di lavoro dipendente agricolo giornaliero percependo  un reddito pari ad euro 1265,00 (doc. 17) 
 
Ne consegue che per il periodo oggetto di causa – ______________ – risulta che il genitore  di minori ha prestato attività lavorativa percependo un reddito e che, pertanto non ricorrono le condizioni prescritte per la concessione  della prestazione.
 
Non solo.
 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, proprio  il Tribunale di Napoli ha accertato che il nucleo familiare  è supportato “moralmente e materialmente” dal compagno della ricorrente, sig. _____________M,  e che i minori ed i loro genitori “sono stati ospitati dalla nonna e dal compagno ancora ora oggi vivono tutti uniti insieme in una casa in affitto, della quale dividono le spese..”
 
Deve, quindi, ritenersi accertato che è il sig. _________________, che è anche il datore di lavoro  della ricorrente dall’anno 2012 , ossia già all’epoca della verifica da parte del Tribunale dei Minori  (v estratto conto assicurativo doc 2 )  a sostenere economicamente  il nucleo familiare e non la ricorrente e  che i genitori dei minori siano  in grado di provvedere a sostenere una quota dell’affitto e che quindi siano  percettori di denaro.
 
E non vi è motivo per ritenere, né controparte deduce nulla al riguardo,  che la situazione sia mutata in epoca successiva al decreto del Tribunale per i Minori di Napoli.
 
Anzi, tale situazione è proseguita anche nel 2018, allorquando la sig.ra  ELENA ha trasferito la propria residenza nel Comune di _______________ allo stesso domicilio del sig. ______________ dal Comune di _____________ dove fino al mese di maggio ______  ha risieduto e dove tuttora  risiedono la figlia, il coniuge ed i minori  (doc 20-22) che la  ricorrente afferma di mantenere abitualmente
 
E’ del tutto evidente che tale allontanamento dimostra che i genitori dei minori (o uno di essi) percepiscano somme di denaro sufficienti per provvedere alle proprie esigenze (affitto, spese ecc…) e  che la ricorrente non provvede abitualmente al mantenimento dei nipoti minori 
 
Peraltro, la stessa figlia della ricorrente risulta aver prestato nell’anno 2020 attività come lavoratrice domestica alle dipendenze del sig. ________________ (doc 23.)
 
D’altra parte dall’estratto  conto assicurativo della ricorrente (doc 2) risulta che la stessa alterna  periodi di occupazione come lavoratrice domestica alle dipendenze del sig. ___________ a periodi di disoccupazione per i quali ha percepito NASPI .
 
A fronte della precarietà della situazione lavorativa della ricorrente (per come risulta dall’estratto conto assicurativo) non appare verosimile che la ricorrente possa provvedere continuativamente e abitualmente al mantenimento dei due nipoti.
 
Dalle circostanze sopra evidenziate emerge, quindi, una situazione ben diversa da quella dichiarata con autocertificazione prodotta in giudizio e datata  __________ (doc. avv 16)
 
In ogni caso,   secondo il principio dell’onere della prova, è onere di parte ricorrente provare i fatti a sostegno della domanda e nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato né dedotto nulla a sostegno della domanda
 
Ed invero la  documentazione prodotta dalla ricorrente (autocertificazione e certificati di disoccupazione  del genero e della figlia) non è conforme a quanto accertato e dichiarato dal Tribunale dei Minori di Napoli e a quanto accertato dall’INPS ; in particolare le circostanze dichiarate  con autocertificazione non sembrano conformi alle risultanze  documentali prodotte dall’INPS (attività lavorativa dei genitori dei minori).
 
In  ogni caso,  non è sufficiente   ai fini della dimostrazione della vivenza a carico  in quanto tale requisito non è integrato soltanto dalla dimostrazione dello stato di disoccupazione dei genitori (uno dei quali tra l’altro è percettore di reddito) ma anche dalla ulteriore dimostrazione che la ricorrente provvede al mantenimento abituale dei minori e tale requisito in corso di giudizio non può essere provato attraverso autocertificazione ma deve essere oggetto di allegazione, capitolazione e istanze istruttorie che nel caso d ispecie non sono state specificamente formulate.  Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale 
 
“L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo onus probandi “ (Cass 17538/2010, conf. Cass 12065/2014)
 
Parte ricorrente, pertanto , non ha ottemperato all’onere della prova e, anche alla luce di tutte le circostanze evidenziate dall’INPS e della documentazione prodotta dall’ente convenuto, la domanda è del tutto infondata e dovrà essere rigettata
 
 
IN VIA ISTRUTTORIA
 
La difesa dell’INPS si oppone all’ammissione delle prove richieste  da parte  ricorrente in quanto del tutto irrilevanti e ripetitive di espressioni riportate nella dichiarazione di autocertificazione; trattasi , pertanto, di circostanze generiche e non specifiche circa il mantenimento dei minori
 
La difesa dell’INPS si oppone, altresì, all’escussione del teste indicato ____________ in quanto, come precisato dal Tribunale dei Minori di Napoli, è il compagno della ricorrente e provvede al supporto materiale e morale del nucleo familiare ed è, altresì, il datore di lavoro sia  della ricorrente che della  figlia della ricorrente; sussiste, pertanto, quantomeno  una situazione di incompatibilità  del suddetto teste rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente.
 
La difesa dell’INPS  si oppone ,  altresì,  a qualsiasi richiesta o produzione di documento di controparte ai fini probatori, da considerarsi tardive.
 
Per mero scrupolo difensivo si chiede l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze sovracapitolate dal n 1 al n 16 che si intendono di seguito e precedute dalla locuzione “Vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova:
 
17)  “Vero che il sig. _________________nell’anno 2018 ha prestato attività di lavoro dipendente agricolo giornaliero percependo  un reddito pari ad euro 1265,00.
 
18)  “Vero che la sig.ra ______________ (figlia della ricorrente ) nell’anno 2020 ha prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica alle dipendenze del sig. ___________”
 
19)  “Vero che la sig.ra ELENA a maggio 2018 ha trasferito la residenza nel Comune di __________ ,
 
20)  “Vero che i sig. _____________ e i minori  _________________ risiedono tuttora nel Comune di __________”
 
21)  “Vero che la ricorrente presta attività di collaboratrice domestica alle dipendenze del sig. ______________ dall’anno 2012”
22)   
Si indica come teste il Direttore dell’Agenzia INPS di _______.
 
Per tutto quanto sovraesposto, l’INPS, come in epigrafe rappresentato e difeso rassegna  le seguenti
             
                                                       CONCLUSIONI 
Piaccia all’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA  – Sez. Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
 
-          In via preliminare dichiarare l’inammissibilità del ricorso per periodo diversi dal periodo 1.7.2017-30.6.2018
-           
-          Nel merito rigettare siccome assolutamente infondato il ricorso presentato dalla sig,.ra ELENA 
-           
-          in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la  prestazione limitatamente al periodo _____________ oggetto della domanda amministrativa oggetto di causa. Spese come per legge.
-           
Si producono 
 
1 ) Domanda assegni familiari anno 2017
 
2)      Estratto conto assicurativo
 
3)      Reiezione domanda ANF anno 2017
 
4)      Domanda di riesame
 
5)      Messaggio INPS
 
6)      Domanda autorizzazione ANF d’ufficio
 
7)      Domanda autorizzazione ANF caricata da operatore INPS d’ufficio    
 
 
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 115/2002, come modificato dall’art. 28 della legge n. 183/2011, si dichiara che con il presente atto non vengono proposte domande nuove, né domande riconvenzionali, né si modificano le domande già proposte e neppure vengono chiamati in causa terzi.
 
Salerno-Torino, 
 
Avv. __________________
 

PREMESSO CHE