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lunedì 17 maggio 2021

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO - DECRETO EX ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998 - TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE.

 



 

N XXX/ RGVG 2019


 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO


 

Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,


Dr. Piero Avallone                                         Presidente

Dr. Vincenzo Di Florio                                   Giudice

Dr.ssa Nadia Pecoraro                                  Giudice Onorario

Dr Bruno Colucci                                           Giudice Onorario

 

ha emesso il seguente


DECRETO


Visti gli atti relativi all’istanza avanzata da _________ nato a ___ il ___ e ____ nata _ a_ dom.ti in _____ alla via___ volta ad ottenere un provvedimento di autorizzazione alla permanenza in Italia, e ciò per motivi legati all’assistenza dei loro figli minori _____presenti sul territorio italiano;


visto, tra l’altro, il parere favorevole espresso dal P.M.M. in ordine alla detta istanza;


osserva


L’autorizzazione di specie è quella contemplata dall’art. 31 d. lgs. (o testo unico) 286/1998 e succ.mod.


Precisamente, si tratta della previsione secondo cui Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.


A proposito di tale previsione, un’autorevole pronuncia giurisprudenziale (Cass. S.U., n. 21799/2010) ha enunciato il seguente principio di diritto: La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze  contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.


Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o interminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare.


Peraltro nella predetta sentenza le S.U. hanno altresì evidenziato che, essendo la condizione psico-fisica del minore una situazione che si modifica e si evolve, la norma ne giustifica una periodica rivalutazione, a seguito della quale, ove la gravità della situazione permane, l’autorizzazione (significativamente prevista a tempo determinato) può essere prorogata.


.... omissis ....

Inoltre, poiché l’autorizzazione giudiziale in questione è necessariamente temporanea, i beneficiari vanno invitati ad attivarsi con impegno per conseguire, sul piano amministrativo, il permesso di soggiorno.


Va statuita, infine, l’archiviazione degli atti del procedimento, non configurandosi, allo stato, l’esigenza di ulteriori interventi di questo Tribunale.


P.Q.M.


Autorizza la permanenza in Italia, per assistenza ai minori, per anni tre dalla data del presente decreto, di ____, invitandoli ad attivarsi con impegno per conseguire, sul piano amministrativo, il permesso di soggiorno;


dispone l’archiviazione degli atti del procedimento.


Ai sensi dell’art. 52 comma 5 d.lgs. 30/06/2003 n. 196, in caso di diffusione del presente, provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


Demanda alla Cancelleria ogni occorrente adempimento, compresa la comunicazione, a norma del sopra citato art. 31, alla rappresentanza diplomatica o consolare dell’Albania in Italia ed al Questore di Salerno.


Salerno, ___________


Il Giudice relatore      

 Il Presidente


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