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mercoledì 12 maggio 2021

DECRETO DEL TRIBUNALE DI SALERNO - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - INVITO A RIDEPOSITARE L'ISTANZA PER INTEGRAZIONE DOCUMENTI


TRIBUNALE DI SALERNO

I SEZIONE CIVILE

 

Proc. n. 5789.2020 RG

 

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:

Dott.ssa Caterina Costabile                             Presidente 

Dott.ssa Francesca Sicilia                               Giudice relatore

Dott.ssa Valentina Chiosi                                Giudice

 

vista l'istanza in atti presentata dall'Avv. TIZIO, di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per la difesa prestata in favore di CAIO nel giudizio in epigrafe indicato; 

 

ritenuto che qualora la documentazione prodotta dall’istante risulti carente o contraddittoria il magistrato, prima di disporre le necessarie verifiche finanziarie ai sensi dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 prodromiche alla liquidazione, possa richiedere al difensore di integrarla;

 

ritenuto che non si possa far riferimento alla documentazione allegata ad altri fini nel fascicolo perché non agevolmente trasmissibile agli uffici finanziari; considerato, all’uopo, che

 

-      ai sensi dell’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 “il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”;

 

-      ai sensi dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 “La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza”;

 

-      il magistrato può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio” (art. 136, comma 1, D.P.R. n. 115/2002);

 

-      l’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio in quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell’ammissione ove vengano meno le condizioni reddittuali nel corso del giudizio, nonché, “a fortiori”, quando sia accertato il superamento della soglia nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4429);

 

-      per valutare le condizioni per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato, si debba (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30068) escludere dal cumulo il solo reddito dell'altro coniuge separando ma vadano inclusi i redditi dei figli conviventi con il genitore richiedente il beneficio;

 

-      la recente Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018 è intervenuta per fornire chiarimenti in ordine all’interpretazione e conseguente applicazione dell’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nonché sulla gestione delle istanze di liquidazione;

 

-      in particolare, viene evidenziato che il magistrato deve svolgere i dovuti accertamenti prima dell’emissione del decreto di pagamento anche richiedendo ai difensori – in un’ottica di velocizzazione del procedimento - di depositare, contestualmente all’istanza di liquidazione, tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento;

-      tale documentazione viene così individuata: “le dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il certificato di stato di famiglia aggiornato” (cfr.

punto 4 della summenzionata Circolare);

 

P.Q.M.

 

Invita il difensore a ridepositare l’istanza:

 

includendo eventuali redditi dei figli conviventi con il genitore richiedente il beneficio;

 

depositando contestualmente alla nuova istanza telematica di liquidazione, tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento;

 

numerando e denominando i singoli documenti telematici allegati onde consentire alla Cancelleria l’agevole trasmissione agli uffici finanziari ai sensi dell’art. 127 D.P.R. n. 115/2002;

 

allegando in particolare:

 

-      la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione e la richiesta di ammissione; 

-      il provvedimento di ammissione;

-      lo stato di famiglia aggiornato;

-      le dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento;

-      in mancanza di dichiarazione fiscale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio predisposta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo famigliare conviventi;

 

-      in mancanza di dichiarazione fiscale ogni altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc. ).

 

-       Riserva all’esito dell’integrazione ogni ulteriore valutazione.

 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’istante.

 

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del

 

                        Il Giudice rel.                           Il Presidente

 

dott.ssa Francesca Sicilia             dott. ssa Caterina Costabile

 

 

  

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