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lunedì 10 maggio 2021

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO - RICORSO EX ART. 12 BIS LEGGE N. 898/1970 - QUOTA DEL 40% DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL CONIUGE

 


IL TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Civile

 

riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

 

1) dott.ssa   Caterina       Costabile                      - Presidente

2) dott.ssa   Francesca     Sicilia                          - Giudice

3) dott.ssa   Valentina      Chiosi                          - Giudice rel.

 

ha pronunciato la seguente  

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 457/2019 R.V.G.,

 

avente per oggetto: Ricorso ex art. 12 bis L. n. 898/1970, vertente

 

TRA

 

CAIA, RICORRENTE

 

E

 

TIZIO, RESISTENTE CONTUMACE

E

 

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pt, RESISTENTE CONTUMACE

 

   

FATTO E DIRITTO

 

1.         Con ricorso ex art. 12 bis L. N. 898/1970, CAIA ha premesso che, con sentenza n. XX/2008, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con TIZIO con la quale è stato previsto l’obbligo a carico del TIZIO di versarle la somma di € 150,00 a titolo di assegno divorzile.

Pertanto, considerata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la ricorrente ha richiesto il versamento in suo favore di una somma pari al 40% del TFR liquidato in favore dell’ex coniuge, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro presso DATORE DI LAVORO avvenuto nel marzo 2018

Instaurato regolarmente il contraddittorio, TIZIO non si è costituito in giudizio.

2.         La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di TIZIO e dell’INPS che, regolarmente citati, non si sono costituito in giudizio.

Tanto premesso, si osserva che l’art. 16 della legge 16 marzo 1987 n. 74 ha introdotto nel tessuto originario della legge sul divorzio n. 898/1979 l’art. 12 bis, il quale dispone: “1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”

Al riguardo, occorre precisare che obbligato alla corresponsione della percentuale dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge è il lavoratore e non il suo datore di lavoro o l’INPS, trattandosi di un diritto che trova fondamento nel rapporto di coniugio e, quindi, è configurabile solo tra le relative parti.

Del resto, una diversa interpretazione sarebbe inconciliabile con il tenore lessicale della disposizione, che parla del diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto non semplicemente spettante, ma percepita dal proprio ex coniuge. Ne consegue che soggetto obbligato è necessariamente l'ex coniuge e non l'erogatore del trattamento di fine rapporto, il quale, nel momento in cui sorge il diritto ex art. 12 l.n. 898/1970, con la riscossione dell'importo da parte del lavoratore, ha già adempiuto la propria prestazione.

Inoltre, la percentuale spettante all'ex coniuge, secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis, comma 2, l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo (sul punto Cass. 6 luglio 2007, n. 15299).

In proposito la giurisprudenza ha sottolineato che il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza.

I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che la percentuale del quaranta per cento spettante all'ex coniuge deve essere calcolata sull'indennità di fine rapporto al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, visto che altrimenti l'obbligato dovrebbe corrisponderla in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24421).

Nel caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare dell’assegno divorzile in forza della sentenza n. XX del 25.06.2008 del Tribunale di Salerno (passata in giudicato) e non ha contratto nuove nozze (cfr. certificato di Stato libero in atti); inoltre la ricorrente ha depositato documentazione dell’INPS attestante la durata del rapporto di lavoro del resistente e l’ammontare della indennità di fine rapporto (al netto delle ritenute di legge) in parte già versata.

Quindi, la ricorrente ha diritto a percepire una quota del 40% della somma derivante dalle seguenti operazioni: 1) divisione dell'indennità di fine rapporto percepita e spettante al TIZIO  al netto delle ritenute di legge (€ 69.341,28) per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro (40); 2) moltiplicazione del risultato (€ 1.733,53) per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale (11), per un totale di 19.068,85; la quota spettante alla ricorrente ammonta, in definitiva, ad € 7.627,52.

In considerazione della natura della controversia e dell’esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto al n. 457/2019 R.V.G., così provvede:

-           dichiara la contumacia di TIZIO e dell’INPS;

-           accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna TIZIO al pagamento in favore di CAIA della somma di € 7.627,52 per la causale di cui in parte motiva;

-           dichiara compensate le spese di lite;

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2020

            Il Giudice rel.                                                       Il Presidente

dott.ssa Valentina Chiosi                               dott.ssa Caterina Costabile

 


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