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sabato 2 luglio 2022

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN CASO DI CESSIONE DI CREDITI

 


TRIBUNALE DI ROMA

 

Atto di citazione

 

In Opposizione a decreto ingiuntivo

 

Il sig. ___, nato a ____ il ____, residente in ___ alla via ____, cf: _______, rapp.to e difeso dall’Avv. Gennaro de Natale (PEC: ______, fax n. _____), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, propone formale

 

O P P O S I Z I O N E

 

Avverso il decreto ingiuntivo n. ____, RG n ____, emesso in data ____ dal Tribunale di Roma___ per la somma di euro ____ oltre interessi e spese, notificato in data ____ ad istanza della società Delta, in quanto tale decreto è illegittimo per i seguenti

 

M O T I V I

 

In data ____ il sig. ____ ha sottoscritto un contratto di prestito personale n. ____ con Alfa spa, con sede in ____, Via ____ n. ___; P. Iva n. ____.

 

Successivamente i crediti di Alfa SpA sono stati ceduti prima alla Beta ___ Spa e da quest’ultima alla Delta Srl.

 

L’opponente contesta la legittimazione attiva in capo all’odierna opposta, deducendo l’insussistenza di idonea prova dell’avvenuta cessione del credito da Alfa Spa a beta Spa e successivamente da quest’ultima a delta Srl.

 

Infatti, chi si dichiara successore dell’originario titolare di un diritto di credito deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, che attesti, senza ombra di dubbio, la effettività della avvenuta cessione (Cass. n. 4116/2016).

 

Nonostante quanto affermato dall’opposta in ricorso per decreto ingiuntivo, non vi è nessuna prova, invece, dell’avvenuta cessione del credito tra la parte originaria (Alfa Spa) e la Beta Spa, non avendo la prima prodotto il relativo contatto di cessione, né dato altra prova al riguardo.

 

L’opposta Delta ha affermato di essere divenuta cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data ____________ con la società Beta, avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, costituito da crediti pecuniari nella titolarità della società Beta, derivanti da contratti di credito originariamente stipulali ed erogati, tra gli altri, anche dalla società Alfa e precedentemente acquistati da Beta mediante diversi contratti di cessione.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo stato prodotto in atti il contratto di cessione stipulato tra la originaria cedente, Alfa Spa, e beta spa, ma solo il contratto di cessione di crediti tra beta spa e delta Srl, ed in mancanza di altri elementi probatori, non può considerarsi raggiunta la prova che l’odierna opposta sia divenuta cessionaria dello specifico credito per cui è causa.

 

Tale prova non può considerarsi raggiunta nemmeno dalla circostanza che delta Srl sia in possesso del contratto di finanziamento stipulato tra il sig. ___ e Alfa spa, atteso che costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l’intervenuta cessione del credito tra Alfa e Beta (Cass. n.  2780/2019).

 

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. _________, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

Cita

 

1) Delta  srl, in persona del lrpt, con sede in ___________, alla via___________,   a comparire dinanzi al Tribunale di Roma all’udienza del giorno _____, locali soliti, ore di rito, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

 

Conclusioni

 

Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

 

Si depositano i seguenti documenti:

1) _________

2) _________

 

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro _______

 

Roma, _________

Avv. Gennaro De Natale


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venerdì 1 luglio 2022

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO, AI SENSI DELL'ART. 615 CPC, PRIMO COMMA

 


TRIBUNALE DI GENOVA

 

Atto di citazione in Opposizione a precetto 

ex art. 615, 1° comma, cpc

 

Il Sig. ________, nato a _________ il __________, residente in ____________, via ______________, C.F: ________________, rappresentato e difeso dall’avv.  Gennaro De Natale in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: ______________, fax n. __________);

 

P r e m e s s o

 

 

- Che in data _____________, la Sig.ra ____________ ha notificato all’odierno ricorrente un atto di precetto, intimandogli di pagare i ratei dell’assegno di mantenimento come da accordi intercorsi in sede di separazione consensuale, per un valore pari ad euro ____________;

 

 

- Che il ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i seguenti

 

M o t i v i

 

 

1) Inesistenza del titolo esecutivo.

 Gli accordi e le condizioni della separazione, omologate con decreto del Tribunale di _____________ n. RG. _____/_____, sono stati superati dall’Accordo concluso innanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di __________ in data _______, con il quale sono cessati gli effetti civili del matrimonio tra le parti del presente giudizio.

 

Infatti, le statuizioni contenute nella sentenza o nell’accordo di divorzio (anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato effettuato innanzi all’ufficiale di stato civile, come nel caso di specie) vanno a sostituire integralmente quelle della separazione.

 

Pertanto, nel caso in cui l’accordo divorzile non disponga diversamente, e nel caso in questione non è stato allegato nessun accordo relativo all’assegno divorzile, non si può in alcun modo ritenere che con il divorzio resti in vigore la previsione dell’assegno prevista in sede di separazione, poiché assegno di mantenimento e divorzile si basano su presupposti differenti: in buona sostanza la determinazione dell’assegno divorzile è indipendente dai precedenti accordi di separazione, in quanto il primo è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato (Cass. 5866/2000).

 

2) Prescrizione parziale del credito.

In subordine, e senza con ciò voler abbandonare l’eccezione che precede, si eccepisce la prescrizione parziale del credito.

 

Ai sensi dell’art. 2948 cc, e come confermato dalla Suprema Corte, il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni.

 

Infatti, In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.

 

In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.

 

Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.

 

Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato). Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.

 

Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 c. c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, giacché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può "essere fatto valere".

 

La prescrizione, infatti, si fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitabile), protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato. Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere.

 

Tale struttura delle obbligazioni in questione implica … secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) - che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere (Cass. 04/04/2005 n. 6975).

 

 

Ne consegue che, poiché l’atto di precetto, interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data ____________, il diritto al pagamento dei ratei dell’assegno di mantenimento si è prescritto per tutto il periodo anteriore al mese di ____________.

La somma precettata, dunque, andrà ridotta in misura pari al valore dei ratei del suddetto periodo, nonché della relativa rivalutazione ISTAT.

 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

Cita

 

la sig.ra _______________ C.F. _____________, residente in ____________, alla via ______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ____________, in ___________ alla piazza ______________, a comparire dinanzi al Tribunale di Genova, all’udienza del ___________, ore di rito con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., ed in difetto si procederà in sua contumacia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni.

 

Voglia il Tribunale adito

2) dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare l’inefficacia del precetto notificato all’opponente in data _________;

 

2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori, all’esito del comportamento dell’opposto.

 

Dichiara che il valore del presente processo è pari ad € _____________.

 

Si allegano i seguenti atti e documenti:

 

1) Atto di Precetto con antescritto Decreto di Omologa della Separazione;

 

2) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

 

3) Certificato di matrimonio.

 

Genova, _________________

 

Avv. Gennaro De Natale


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