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sabato 31 luglio 2021

CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 33360 DEL 17 DICEMBRE 2019





 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno.
 
Ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire.

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