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giovedì 30 giugno 2022

MODELLO DI RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IN CASO DI PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO

 


TRIBUNALE DI MILANO

 

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE 

 

Ex art. 615, comma 2° cpc

 

Nella procedura esecutiva n. ___ RE

 

Udienza del ____ – GE dott. ____

 

Il Sig. ____, nato a ___il___, CF: ____, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in ____ alla Via ___ n. ___, in virtù di mandato su foglio separato, congiunto al presente atto mediante contestuale deposito telematico, il quale ultimo dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n. di fax ___ o all’indirizzo di posta certificata ___________,

 

P r e m e s s o

 

- Che in data ____, la Sig.ra ____ notificava all’odierno ricorrente atto di precetto, intimandogli di pagare i ratei dell’assegno di mantenimento come da accordi intercorsi in sede di separazione giudiziale per un valore pari ad euro ______;

 

- Che, in virtù dell’indicato precetto, la Sig.ra ____ sottoponeva a pignoramento lo stipendio del Sig. ____, onde ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie;

 

- Che il ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i seguenti

 

M o t i v i

 

1) Prescrizione parziale del credito.

Ai sensi dell’art. 2948 cc, e come confermato dalla Suprema Corte, il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni.

 

Infatti, In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.

 

In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.

 

Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.

 

Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato). Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.

 

Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 c. c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, giacché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può "essere fatto valere".

 

La prescrizione, infatti, si fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitabile), protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato. Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere.

 

Tale struttura delle obbligazioni in questione implica … secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) - che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere (Cass. 04/04/2005 n. 6975)

 

Ne consegue che, poiché l’atto di precetto, interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data _____, il diritto al pagamento dei ratei dell’assegno di mantenimento si è prescritto per tutto il periodo compreso dall’____al  mese di _____

 

La somma precettata, dunque, andrà ulteriormente ridotta in misura pari al valore dei ratei del suddetto periodo, nonché della relativa rivalutazione ISTAT.

 

Ciò detto, stante la sollevata eccezione di inefficacia del pignoramento, si chiede all’On.le Giudicante di dichiarare l’estinzione del presente processo esecutivo.

Tanto premesso, l’istante, nella qualità, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

R i c o r r e

 

all’Ill.mo Giudicante, quale giudice dell’esecuzione, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:

 

-      sospendere l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 cpc, fissando il termine per il giudizio di merito;

-       

-      nel merito, in virtù della sollevata eccezione di prescrizione, dichiarare la nullità e l’infondatezza della procedura esecutiva n. _____;

-       

-       in subordine, ridurre il credito oggetto del presente pignoramento;

 

In ogni caso, con  vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CNAP come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

 

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

 

1) Copia atto di pignoramento;

 

2) Procura ad litem;

 

3) Dichiarazioni dei figli dell’opponente.  

 

Salerno, _____

 

avv. Gennaro De Natale

 

 

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