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giovedì 15 settembre 2022

Formulario Immigrazione - Modello di ricorso per ottenere il permesso di soggiorno per assistenza ai minori ex art. 31 Testo Unico Immigrazione






TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____________

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (padre) ______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con scadenza _____________;

 

e / o

 

(madre) _______________, nata in __________ (Albania) il ___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo Albanese il _____________, con scadenza _________________;

 

entrambi residenti dal ________________ a ________________ (NA), in Via ____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (SA) alla via _______________ n. 10,

 

eventuale [presso la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]

 

 

elett.te dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che i ricorrenti sono cittadini extra-comunitari;

 

- Che dalla loro unione, in data ____, in ___ (luogo) è nato il piccolo _____________, come da certificato di nascita che si allega;

 

- Che gli istanti sono attualmente residenti, insieme al figlio, in _________, alla via ____________, come risulta da contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità allegati;

 

- Che in data ____, la signora____ ha ottenuto, dalla Questura di ____, un permesso di soggiorno per cure mediche scaduto il  ____ (Ved. Allegato);

 

- Che il sig. _____ attualmente svolge l’attività di _____ presso l’azienda _____ con sede in _____;

 

- Che la sig.ra_____, invece, svolge l’attività di casalinga (o altro);

 

- Che la necessità di chiedere l’autorizzazione ex art. 31 Testo Unico Immigrazione nasce dalla necessità di evitare che l’allontanamento di uno (o di entrambi i) genitori dal territorio italiano possa innescare, in un bambino così piccolo, eventi talmente traumatici da determinare gravi conseguenze in ordine all’equilibrato sviluppo della sua personalità. In tali condizioni, infatti, l’età del minore richiede, al fine di assicurarne l’equilibrato sviluppo psicofisico ed un corretto processo di socializzazione, la presenza di entrambi i genitori, almeno fino al raggiungimento dell’età scolare, che normalmente segna il momento in cui il bambino è in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti ed acquisisce un certo livello di autonomia che permetterà alla famiglia di darsi forme diverse di organizzazione della vita quotidiana (Corte App. Genova, sent. n. 17/2016, 26/02/2016);

 

-  Che la famiglia si è inserita perfettamente nel tessuto socio-economico, instaurando molti rapporti di amicizia, lavorativi (e familiari) di fondamentale importanza per il piccolo____;

 

- Che, inoltre, la famiglia è ben radicata anche dal punto di vista economico e lavorativo, ed un improvviso rientro nel paese di origine comporterebbe sicuramente un grave danno al minore, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul suo futuro dovute alla disoccupazione dei genitori;

 

- Che la mancanza del permesso di soggiorno per la famiglia dei ricorrenti comporterebbe un grave ed irreparabile danno per il piccolo _____, che non potrebbe frequentare regolarmente le scuole dell’obbligo e nemmeno essere seguito da un medico di famiglia (oppure inserire un altro tipo di danno);

 

- Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, causerebbe, sicuramente, al piccolo ________ un tracollo psicologico irrecuperabile, soprattutto perché la famiglia non sarebbe in grado, in tempi brevi, di reinserirsi nel tessuto sociale lavorativo del paese di origine, con drammatiche ripercussioni a livello economico;

 

- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di un genitore (o familiare di riferimento);

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui i genitori non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Da tale normativa discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato dei genitori, con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento dei genitori dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori o di entrambi (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

Per i motivi  innanzi indicati, i ricorrenti, nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

 

c h i e d o n o

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. Gennaro De Natale

 

 

 

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