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lunedì 31 gennaio 2022

MODELLO DI RICORSO EX ART. 31 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE. INGRESSO E SOGGIORNO DEGLI STRANIERI AI SENSI DELL'ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO N. 286/98

 





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____________

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (familiare) ______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con scadenza _____________;

 

 

eventuale [presso la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]

 

elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. _________________________ che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che la ricorrente, di anni 21, è cittadina extracomunitaria, in Italia dal _________, priva di permesso di soggiorno;

 

- Che la ricorrente ha assunto un ruolo particolarmente importante nel processo educativo e di crescita psicofisica della sorella minore TIZIA di anni _____, in quanto, a causa di comportamenti violenti del padre, è insorta un’aspra conflittualità fra i genitori;

 

- Che, nel mese di _________, il padre ha deciso di tornare definitivamente nel suo paese d’origine senza più dare notizie di sé, lasciando la madre a gestire in via esclusiva il nucleo familiare, composto dalle due sorelle sopra indicate e da un fratello da poco divenuto maggiorenne;

 

- Che la famiglia è ormai ben radicata nel tessuto sociale e nella locale comunità religiosa;

 

- Che, da quando il padre ha abbandonato la famiglia, l’istante ha assunto un ruolo di collante, di guida e di sostegno per tutta la famiglia, ed in particolare per la piccola sorella TIZIA, in quanto la madre, dovendo mantenere i tre figli, è impegnata ed assente quasi tutto il giorno a causa del lavoro;

 

- Che, pertanto, la ricorrente, non essendo impegnata a svolgere attività lavorative, si dedica completamente alla gestione del ménage familiare e ad assumere le più importanti decisioni riguardanti la vita della piccola TIZIA;

 

- Che, pertanto, per i motivi innanzi indicati, l’eventuale allontanamento della ricorrente, con conseguente smembramento e sradicamento del nucleo familiare dall’attuale contesto sociale, culturale, linguistico e religioso, causerebbe senza ombra di dubbio un danno grave ed irreparabile alla minore, almeno in questa fase particolare della crescita, in quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento territoriale nel quale il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;

 

- Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, causerebbe, sicuramente, alla piccola ________ un tracollo psicologico irrecuperabile;

 

- Che la minore età della piccola____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza della sorella nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando la minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di un genitore o familiare di riferimento;

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia o alla sorella di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui quest’ultima non dovesse riuscire a regolarizzare la sua posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Da tale normativa discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013), come nel caso di specie.

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il familiare di riferimento ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita della piccola __________, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato del familiare con il quale esista un legame significativo (o l’eventuale sradicamento di quest’ultimo), con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del familiare dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato di un importante sostegno affettivo, educativo e materiale (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

7 - Nella fattispecie in esame, inoltre, devono essere prese in considerazione anche le seguenti circostanze:

A) il consolidato radicamento sociale e lavorativo del nucleo familiare in Italia;

B) la particolare situazione familiare, caratterizzata dall’allontanamento del padre con tutte le negative conseguenze psicologiche sulla psiche del minore nel periodo delicato della crescita;

C) l’assunzione, da parte della ricorrente, di un ruolo fondamentale di guida, di una funzione educativa e di supporto accuditivo ed affettivo nei confronti della piccola sorella minore rendono l’eventuale diniego della autorizzazione, con la conseguente immediata espulsione dell’istante, rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità. Infatti, il rifiuto della chiesta autorizzazione priverebbe la minore della figura parentale di fatto subentrata ad entrambi i genitori: la piccola____________ verrebbe a trovarsi, in tal caso, senza figure familiari di riferimento, in questa fase molto delicata della crescita (o adolescenza) ed in questo particolare momento legato alla età prescolare o alla necessità di dover concludere il ciclo di studi (o, in subordine, almeno l’anno scolastico), e sarebbe altresì privata di tutte le opportunità educative, sociali ed economiche di cui gode attualmente in Italia, subendo in tal modo un grave pregiudizio (TM Bari, 7 giugno 2017).

Giova rimarcare che la presenza della sorella (o altro familiare) ha contribuito alla stabilità emotiva ed affettiva della minore. Infatti, non si può dubitare che per il bambino/adolescente, che si trova in questa particolare fase della crescita, subire l’allontanamento anche della sorella, oltre alla privazione del padre, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lei e di poterla anche solo vedere, costituisca un sicuro danno che porrebbe in serio pericolo il suo sviluppo psicofisico (Cfr. TM L’aquila, 8 Novembre 2013).

 

Per i motivi  innanzi indicati, la ricorrente, nell’interesse superiore della minore,  alla quale vorrebbe continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la sua permanenza in Italia, chiede, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzata alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando la stessa non sarà in grado di regolarizzare altrimenti la sua presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, la ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

c h i e d e

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia della ricorrente per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. ________________

 

 

 

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