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mercoledì 19 gennaio 2022

MODELLO DI RICORSO PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA AI MINORI EX ART. 31 D. LGS. 286/98 - TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

 





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____________

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (madre) _______________, nata in __________ (Albania) il ___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo Albanese il _____________, con scadenza _________________, residente dal ________________ a ________________ (NA), in Via ____________________ n. 15, e domiciliata in ___________________ (SA) alla via _______________ n. 10,

 

eventuale [presso la sorella/fratello/altro familiare, sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]

 

elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. _________________________ che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che la ricorrente è cittadina extracomunitaria, entrata in Italia nel _________ (anno) per ricongiungersi con la propria famiglia, con la quale a tutt’oggi convive e che la sostiene sia economicamente che moralmente;

 

- Che, nel mese di _________, la ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale con ____________, nato a ______________ il ___________, e dalla loro unione, in data __________, è nata la piccola _____________;

 

- Che il sig. _____________, padre della bimba, ha deciso di non riconoscerla, abbandonando madre e figlia senza fornire loro nessun supporto economico o morale;

 

- Che, in occasione della nascita della bambina, alla ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza (o scaduto) in data _________;

 

- Che la ricorrente intende chiedere, ed ha la necessità di ottenere, l’autorizzazione ex art. 31 in quanto il suo eventuale allontanamento, in questo particolare momento di difficoltà familiare ed in questa delicata fase della crescita, provocherebbe lo smembramento dell’attuale nucleo familiare, con il conseguente ed inevitabile trauma irreparabile alla minore, stante l’abbandono del padre. A tal proposito, va evidenziato che l’assenza di un genitore incide sempre negativamente sulla crescita di un figlio, provocando una grave ferita emotiva che comporta notevoli ripercussioni negative durante lo sviluppo.

 

- Che, nel caso in esame, sussistono i “gravi motivi” di cui all’art. 31 D. Lgs. N. 286/98, in quanto la piccola _________, di anni __________, 1) è già stata abbandonata dal padre; 2) in Italia è inserita in una famiglia ben radicata nel tessuto sociale e che può sostenerla economicamente e moralmente; 3) se dovesse rientrare solo con la madre in ________________ (Paese) subirebbe i gravi danni derivanti dallo smembramento dell’attuale nucleo familiare allargato, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul suo futuro, stante l’impossibilità, per la madre, di reinserirsi da sola, in tempi brevi, nel tessuto sociale e lavorativo del paese di origine, con drammatiche ricadute a livello economico;

 

- Che, pertanto, per i motivi innanzi indicati, l’eventuale smembramento e sradicamento del nucleo familiare dall’attuale contesto sociale, culturale, linguistico e religioso, causerebbe senza ombra di dubbio un danno grave ed irreparabile al minore, almeno in questa fase particolare della crescita, in quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento territoriale nel quale il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;

 

- Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, privo di parenti e familiari, causerebbe, sicuramente, al piccolo ________ un tracollo psicologico irrecuperabile;

 

- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di un genitore (o familiare di riferimento);

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui la madre non dovesse riuscire a regolarizzare la sua posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Da tale normativa discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato della madre, con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni familiari, amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del genitore (o del familiare) dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale di tutti gli altri familiari (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

7 - Nella fattispecie in esame, la concessione dell’autorizzazione ex art. 31 TUI alla ricorrente risponde al superiore interesse del minore.

Infatti, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave, per lo sviluppo psicofisico del minore, l’allontanamento dallo Stato italiano del genitore (o familiare) straniero, privo di permesso di soggiorno, che si occupa in prevalenza della cura del bambino a causa dell’impedimento o dell’assenza dell’altro genitore, poiché tale circostanza costituisce una condizione sufficiente per procedere ad una prognosi di pregiudizio irreversibile per l’equilibrio psicofisico del minore; ne consegue che il genitore disponibile a prendersi cura continuativamente del minore ha diritto, nell’interesse di quest’ultimo, ad ottenere la temporanea autorizzazione al soggiorno di cui all’art. 31 TUI (Cass. n. 25508/2014; Cass. n. 24476/2015).

 

Per i motivi  innanzi indicati, la ricorrente, nell’interesse superiore del minore, al quale vorrebbe continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la sua permanenza in Italia, chiede, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzata alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando non sarà in grado di regolarizzare altrimenti la sua presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, la ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

c h i e d e

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse del minori ___________,

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia della ricorrente per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. ________________

 

 

 


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